ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
Tra:
- Aspergo Tonino, nato a Colledara (TE) il
29/11/1945 residente in Morlupo (RM) Via Mossa dei Barberi n. 45,
00067, codice fiscale n. SPR TNN 45S29 C311Q;
- Pierpaoli Sandra, nata a Roma il 06/02/1962 residente in Morlupo (RM) Via Mossa dei Barberi n. 45,00067, codice fiscale n. PRP SDR 62B46 H501R;
è costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazionismo, la” Il Boschetto di Pan Associazione di promozione sociale". Nel proseguo sarà citata, per brevità, anche solo come “Associazione”.
1) La sede legale dell’Associazione è in Morlupo
(Rm) alla Via Mossa dei Barberi n. 45. Il Consiglio Direttivo con
semplice deliberazione, potrà stabilire, ed eventualmente abolire,sedi
secondarie, unità locali, distaccamenti e/o altro tipo di dipendenza
sia in Italia che all’estero. L’Associazione potrà pertanto svolgere la
propria attività sia in Italia che all’estero.
2) La struttura, i contenuti, le finalità dell’Associazione sono democratici.
L’Associazione persegue tutte quelle finalità che
rivestono un’evidente utilità sociale, tra cui assistenza sociale;
beneficenza; promozione della cultura, della musica e dell’arte in
genere;tutela e valorizzazione dell’ambiente; educazione e formazione
con particolare riguardo ai giovani; attività di sport dilettantistico;
tutela dei diritti civili; il tutto nel rispetto degli artt.3 e
seguenti della legge 383/2000.
3) L’ Associazione nasce al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati. L’Associazione si propone come struttura di servizi per
associazioni, Istituzioni, ed Enti, privati e pubblici, categorie e
centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con
gli scopi dell' Associazione.
4) L’Associazione ha durata illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 del c.c..
5) L’Associazione sarà regolata dalle norme poste
dal presente Atto Costitutivo e dalla Statuto allegato all’Atto
Costitutivo sotto la lettera “A”.
6) La quota associativa viene fissata in Euro30,00
( diconsi Euro trenta./00), che tutti i soci dichiarano di aver già
versato. Pertanto il capitale iniziale è di Euro 3.970,00 ( diconsi
Euro tremilanovecentosettanta/00) comprensivo anche di un versamento in
conto capitale per Euro 1.840,00 (diconsi milleottocentoquaranta/00) da
parte del Presidente.
7) A comporre per i primi sei anni il Consiglio direttivo, che viene stabilito di quattro persone, vengono eletti i signori:
- Aspergo
Tonino nato a Colledara (TE) il 29/11/1945 residente in Morlupo (RM)
Via Mossa dei Barberi n. 45-00067, codice fiscale n. SPR TNN 45S29
C311Q con la carica di Presidente;
- Pierpaoli
Sandra, nata a Roma il 06/02/1962 residente in Morlupo (RM) Via Mossa
dei Barberi n. 45-00067, codice fiscale n. PRP SDR 62B46 H501R con la
carica di Segretario Tesoriere
- Aspergo
Fabiola nata a Roma il 18/06/1976, residente in Roma Via
Castell’Azzara, 26- 00148- codice fiscale SPR FBL 76H58H501F;
- Moscatelli
Ines, nata a Roma il 18.08.1928, residente in Roma, Viale Città
d’Europa 623 – 00144- codice fiscale MSC NSI 28M58H501T.
8) Per i primi sei anni viene eletto Presidente dell’Associazione il Sig.re Tonino Aspergo.
9) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico dell’Associazione.
Allegato “A”
STATUTO
Della “Il Boschetto di Pan Associazione di promozione sociale”
TITOLO I
(Denominazione- Sede- Requisiti-Durata)
Art.1
(Denominazione)
E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre
2000 n. 383, e delle norme del codice civile in tema di
associazionismo, la” Il Boschetto di Pan Associazione di
promozione sociale". Nel proseguo sarà citata, per brevità, anche solo
come “Associazione”.
Art. 2
(Sede)
La sede legale dell’Associazione è in Morlupo (Rm) alla Via Mossa dei Barberi n. 45.Il
Consiglio Direttivo con semplice deliberazione, potrà stabilire, ed
eventualmente abolire,sedi secondarie, unità locali, distaccamenti e/o
altro tipo di dipendenza sia in Italia che all’estero. L’Associazione
potrà pertanto svolgere la propria attività sia in Italia che
all’estero.
Art. 3
(Struttura e finalità)
La struttura, i contenuti, le finalità dell’Associazione sono democratici.
Art. 4
(Durata)
L’Associazione ha durata illimitata, salvo le cause di estinzione di cui all’art. 27 del c.c..
TITOLO II
(Finalità e Scopi)
Art. 5
(Oggetto sociale)
L’Associazione persegue tutte quelle finalità che
rivestono un’evidente utilità sociale, tra cui assistenza sociale;
beneficenza; promozione della cultura, della musica e dell’arte in
genere;tutela e valorizzazione dell’ambiente; educazione e formazione
con particolare riguardo ai giovani; attività di sport dilettantistico;
tutela dei diritti civili; il tutto nel rispetto degli art.3 e seguenti
della legge 383/2000.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere il
benessere psicofisico dell’individuo e la pratica di tutte quelle
tecniche e discipline volte a favorire e a sviluppare la salute e
l’equilibrio psicofisico, la consapevolezza della mente, del corpo e
della sua energia vitale, l’evoluzione della personalità e la crescita
della persona nella sua interezza.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- l’attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli;
- la solidarietà sociale , attraverso il miglioramento della condizione femminile, dell’infanzia e di tutte le categorie deboli e svantaggiate, l’educazione, la formazione e l’aggregazione dei giovani , la prevenzione e la cura del disagio giovanile, la socializzazione tra gli anziani
- lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità tra uomo e donna, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- la promozione del benessere e della salute dei nuclei familiari e della comunità;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;
- la ricerca e la promozione culturale;
- la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- lo sviluppo del turismo sociale e della promozione turistica;
- l’aggregazione dei cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
Art. 6
(Attività sociali)
L’ Associazione nasce al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione si propone come struttura di servizi per associazioni,
Istituzioni, ed Enti, privati e pubblici, categorie e centri che
perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi
dell' Associazione.
Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione
intende promuovere varie attività culturali di formazione ed in
particolare, senza però che la descrizione che segue costituisca alcun
limite:
- l’Associazione potrà svolgere attività di socializzazione, iniziative di carattere sociale, formativo, culturale, ricreativo, sportivo, rivolte alla persona, alla famiglia e alla comunità;
- l’Associazione potrà inoltre aderire alle varie forme di rappresentanza e di organismi in linea con essa;
- l’Associazione potrà svolgere attività di formazione e aggiornamento quali progettazione e gestione di corsi professionali, di specializzazione, qualificazione, riqualificazione, corsi di preparazione e perfezionamento, ad esempio interventi di educazione alla salute, formazione per operatori socio sanitari, personale docente, operatori del sistema giudiziario e di pubblica sicurezza;
- l’Associazione potrà svolgere attività culturali come tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, mostre, pubblicazioni, visioni di filmati e documentari e quante altre attività tese alla sensibilizzazione, divulgazione, promozione degli scopi perseguiti dall’Associazione.
- L’Associazione potrà svolgere attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) attività diagnostica terapeutica e riabilitativa, ad esempio:
- interventi sul territorio, consulenze, promozione;
- interventi
di rilevamento, prevenzione, trattamento delle varie forme di abuso e
sfruttamento degli esseri umani e in particolare delle categorie
svantaggiate e a rischio;
- interventi rivolti a portatori di handicap e al disagio giovanile;
- promozione della psicologia clinica e della psicoterapia.
- L’Associazione potrà svolgere attività di promozione del benessere psicofisico:
- con interventi di counseling orientati all’ascolto, al sostegno e all’orientamento;
- con la promozione di corsi di yoga, danza, danzaterapia, ginnastica, arti marziali, difesa personale, atletica leggera ecc.;
- con l’organizzazione di manifestazioni sportive, tornei stages, scuole di formazione;
- con interventi di naturopatia , shiatsu, ecc.;
- con la promozione di soggiorni benessere, percorsi nella natura, organizzazione di cene, feste ed eventi di socializzazione.
- L’Associazione potrà svolgere attività di organizzazione di servizi sociali e assistenziali per il sostegno dei cittadini anche in temporanea difficoltà:
- con
l’apertura e la gestione di strutture per minori che erogano interventi
socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della
famiglia in particolare a) comunità familiare b) comunità educativa
c)comunità di pronta accoglienza d)comunità alloggio o gruppi
appartamento per adolescenti e)centri socio-educativo diurno;
- con
l’ apertura e gestione di apposite strutture per adulti con
problematiche sociali in particolare a)comunità
alloggio/gruppi appartamenti per gestanti e madri con figli a
carico b) alloggi sociali per adulti in difficoltà(per esempio uomini
separati con figli) c) centri di pronta accoglienza per adulti d) case
rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza;
- con
l’apertura e gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti
e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà in
particolare a) comunità alloggio-gruppi appartamento b)case
alloggio c) residenze protette d) centri diurni;
- con
l’apertura e gestione di apposite strutture per disabili in particolare
a) comunità alloggio/gruppi appartamento b) comunità
socio-riabilitativa c)residenze protette d)centri diurni
socio-educativi e/o riabiliativi.
- L’Associazione potrà svolgere attività di promozione e attuazione del turismo, in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana:
- con
scambi giovanili e internazionali, gestione diretta o adesione di
centri vacanza, case per ferie, ostelli, case dello studente, centri di
ospitalità, case di accoglienza, spacci, bar, circoli e altre strutture
di tipo ricettivo;
- con escursioni in aree protette e su percorsi naturalistici.
- L’Associazione potrà organizzare eventi volti all’autofinanziamento e/o al finanziamento di iniziative a scopo sociale coerenti con i fini dell’Associazione.
Per il raggiungimento degli scopi l’Associazione
potrà ,nel rispetto delle norme vigenti, nonché di quelle che dovessero
essere emanate, fruire di contributi a vario titolo erogati da enti
pubblici e privati, locali, regionali, nazionali,comunitari e
internazionali.
Potrà svolgere attività direttamente connesse o
quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
Potrà concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura mobiliare ed immobiliare necessarie e utili alla
realizzazione dei propri scopi.
Nel rispetto delle inderogabili norme di legge,
allo scopo di conseguire l’oggetto sociale e quindi in funzione
strumentale e non prevalente, l’associazione potrà inoltre compiere
tutte le operazioni finanziarie, bancarie (compresa la stipulazione di
mutui edilizi e fondiari) e commerciali utili e necessarie al
conseguimento dell’oggetto sociale; assumere partecipazioni in altre
associazioni aventi oggetto simile od affine al proprio. Restano
espressamente escluse tutte le attività vietate dalla legge o da questa
espressamente riservate a diversi tipi di società. L’associazione potrà
beneficiare di tutte le agevolazioni di carattere finanziario, fiscale,
assicurativo e previdenziale previste da leggi europee, nazionali e
regionali.
TITOLO III –Associati - Ammissione- Decadenza - Quote – Risorse Economiche- Esercizio Sociale
(Soci)
Art. 7
(Qualità di socio)
Possono aderire all’Associazione tutte le persone,
uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli
scopi associativi e siano mosse da spirito di condivisione e
solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua,
nazionalità, religione e ideologia.
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Possono aderire all’Associazione anche persone
giuridiche pubbliche e/o private, istituzioni di carattere privato,
Enti o Istituti, che nel settore di specifica competenza, intendono
contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che
l’Associazione ha fissato;saranno rappresentate dal loro rappresentate
legale o da loro apposito delegato. Il domicilio degli Associati è
quello risultante dal Libro Soci.
Si può appartenere all’Associazione in qualità di:
a) Socio Fondatore:
sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno
sottoscritto l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con
deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo
saranno ammessi con tale qualifica in relazione allo loro fattiva opera
nell’ambiente associativo e partecipano alla costituzione
dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.
b) Socio Effettivo:
sono soci Effettivi persone fisiche o giuridiche che interessate alle
finalità ed alle attività dell’Associazione, abbiano versato la quota
associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio s’impegna a
contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 6 del
presente Statuto. Il Socio acquisisce con la qualifica di Socio
Effettivo, il diritto di voto in assemblea e la possibilità di
usufruire di tutti i servizi attivati dall’associazione dopo il
versamento della quota associativa e comunque dopo che il Consiglio
Direttivo abbia provveduto alla sua iscrizione nel registro dei soci.
c) Socio Sostenitore:
sono Soci Sostenitori i Soci Effettivi che partecipando attivamente
alle diverse attività associative le finanziano sia mediante
elargizioni in denaro o beni di qualsivoglia natura sia attraverso, se
persona fisica, la prestazione, a titolo gratuito, delle proprie
capacità professionali.
d) Socio Onorario:sono
Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano
acquisito particolari meriti per la loro opera a favore
dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte per
espresso divieto normativo.
Art. 8
(Requisiti e procedure per l’ammissione)
I requisiti necessari per assumere la qualifica di socio effettivo sono:
a) non essere interdetto e comunque non essere portatore di interessi contrastanti con quelli dell’associazione;
b) avere versato la quota associativa annuale così come previsto dall’art. 10;
c) essere iscritto nel Libro Soci;
Chi desidera diventare Socio presenta domanda al
Consiglio Direttivo nella quale dichiara di obbligarsi all’osservanza
delle norme statutarie, delle deliberazioni degli organi sociali, e
dalla quale emerga:
a) nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio
se persona fisica; ragione sociale e sede se persona giuridica;
b) l’indirizzo a cui inviare le convocazioni assembleari;
c) copia dello statuto se persona giuridica;
d) modalità del pagamento della quota associativa.
Le persone giuridiche dovranno inoltre allegare
alla domanda copia della deliberazione dell’organo competente con la
quale viene approvata la partecipazione dell’ente e la nomina del
delegato.
Il Consiglio Direttivo, verificata la
sussistenza dei requisiti di cui sopra, provvede entro 30 giorni dalla
richiesta e dal pagamento della quota all’annotazione sul libro soci
dell’associazione.
Art. 9
(Perdita della qualifica di Socio)
La qualifica di Socio si perde:
a) per scioglimento dell’Associazione;
b) per recesso o per decesso del Socio;
c) per morosità, se il Socio non versa, anche senza alcun preavviso, la quota sociale entro il termine previsto dall’art.10.
d) per
attività contraria alle finalità dell’associazione ovvero concorrente,
se non preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può inoltre, previa motivazione deliberare l’espulsione di un associato:
a) a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
b) per
il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non
osservando le disposizioni statutarie, le deliberazioni dell’Assemblea
o del Consiglio Direttivo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di
appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi
versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione
stessa.
Art. 10
(Quota sociale)
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio
Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di
recesso o di perdita della qualità di socio.
I contributi annuali dei soci devono essere versati entro il 01 settembre di ciascun anno.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali possono
partecipare alle riunioni dell’assemblea, prendere parte alle attività
dell’Associazione ma non sono elettori e non possono essere eletti alle
cariche sociali.
La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile, così come qualsiasi contributo associativo.
Art. 11
(Risorse Economiche)
Le risorse economiche per il conseguimento degli
scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di
funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell’Associazione;
c) da contributi di organismi internazionali;
d) da
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
e) dall’utile derivante da manifestazioni e/o partecipazione ad esse;
f) dagli utili derivanti da beni mobili e/o immobili posseduti e/o amministrati;
g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
· beni mobili ed immobili
· quote sociali;
· eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze del bilancio;
· eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e successioni
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi dell’attività, gli utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti
neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per
legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati
per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il
raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
Art. 12
(Esercizio sociale)
L’esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO IV
(Organi)
Art. 13
(Organi associativi)
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Segretario Tesoriere
e) il Collegio Sindacale;
f) il Collegio dei Probiviri
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può
essere vincolata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla Legge e
dal presente Statuto, ed è improntata a criteri di massima liberta di
partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Tutte le cariche elettive sono gratuite è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Art. 14
(Assemblea dei Soci)
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di
prendervi parte tutti gli associati ed essi possono farsi rappresentare
soltanto da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni
associato maggiorenne ha il diritto di voto e può rappresentare al
massimo due soci.
Art. 15
(Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea viene convocata, almeno una volta l’anno, entro 120
giorni (centoventi giorni) dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal
Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede, con avviso spedito
almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera
raccomandata,fax, sms o messaggio di posta elettronica, al domicilio,
all’indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax come risultanti
all’Associazione. Ad ogni modo la convocazione sarà valida anche nel
caso in cui essa sia effettuata mediante apposita affissione, fatta
almeno dieci giorni prima dell’adunanza, nella bacheca delle
informazioni agli associati posta all’interno della sede sociale.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo,
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso
di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione , per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima
convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.
Perché l’Assemblea sia valida, deve prendervi parte almeno la metà
degli associati in regola con il versamento delle quote associative e
le deliberazioni saranno validamente assunte dalla maggioranza dei
presenti.
In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse
almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita,
qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea Ordinaria:
a) nomina tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo, di preferenza tra i Soci Fondatori;
b) approva
o respinge il rendiconto economico finanziario annuale, ovvero il
bilancio d’esercizio, nonché la relazione sull’attività
dell’Associazione;
c) sceglie
il luogo e la data degli eventuali congressi ed i temi di relazione su
proposta del Consiglio Direttivo, al quale i soci potranno fa giungere
i loro suggerimenti per iscritto. Qualora l’Assemblea non deliberi in
materia provvederà il Consiglio Direttivo;
d) determina,
su proposta del Consiglio Direttivo, l’indirizzo delle attività
dell’Associazione e delibera sugli orientamenti generali. Qualora
l’Assemblea non deliberi in materia provvederà il Consiglio Direttivo.
Art. 16
(Assemblea Straordinaria )
L’Assemblea straordinaria, convocata con le stesse
modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche del presente
statuto e su tutti gli argomenti che la Legge riserva alla sua
competenza. In prima e seconda convocazione essa è validamente
costituita se partecipa la metà degli associati, in terza convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diversa previsione
ex lege. Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto
per l’Assemblea Ordinaria.
Art. 17
(Consiglio Direttivo)
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica 6 anni.
Esso è formato da tre a sette Consiglieri eletti
dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri
occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spettano
tra gli altri allo stesso Consiglio Direttivo, i seguenti poteri che, a
mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione
alcuna, qui di seguito si enunciano:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere
i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi nonchè gli
eventuali piani annuali di lavoro ed i relativi programmi;
c) redigere i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
e) deliberare
e concedere avalli cambiari,fideiussioni ed ogni qualsiasi altra
garanzia sotto qualunque forma per facilitare l’ottenimento del credito
da parte di Enti, Istituti Bancari anche di credito speciale, da
Società finanziarie e da terzi in genere anche sotto forma di mutui
ipotecari;
f) conferire procure, sia generali sia speciali;
g) assumere, promuovere e licenziare il personale dell’Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
h) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione di soci;
i) compiere
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, compresa la facoltà di istituire rapporti di credito
bancario sotto qualsiasi forma anche attraverso l’apertura di conti
correnti e l’utilizzo degli stessi;
j) istruire comitati, dipartimenti e commissioni per la scuola, la stampa e le attività ricreative e di spettacolo in genere;
k) nominare il Presidente;
l) assegnare incarichi didattici ed operativi;
m) deliberare
l’istituzione di sedi secondarie o succursali su tutto il territorio
italiano ovvero il trasferimento della sede sociale.
Art. 18
(Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente,
convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione secondo
le modalità previste dal presente Statuto. Inoltre il Consiglio
Direttivo dirige l’attività dell’Associazione secondo gli indirizzi
espressi dall’Assemblea dei Soci stessa in relazione agli scopi
sociali, nomina comitati e commissioni di lavoro.
Art. 19
Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o per suo incarico, dal Segretario Tesoriere.
La convocazione avviene mediante lettera
raccomandata da riceversi almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Può
essere convocato anche mediante telefax o posta elettronica o
telegramma, da riceversi almeno tre giorni prima dell’adunanza, quando
particolari ragioni d’urgenza lo esigano. Nell’avviso vengono fissati
la data, il luogo e l’ora della riunione, nonchè l’ordine del giorno.
Esso deve essere convocato entro dieci giorni
quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta, con l’indicazione
degli argomenti da trattare. Per la validità del Consiglio occorre
l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.
I Consiglieri possono essere dislocati in luoghi
diversi, specificamente indicati nell’avviso di convocazione, dovendosi
comunque ritenere svolta la riunione nel luogo di presenza del
Presidente e del Segretario, purchè si tratti di luoghi collegati in
via audio e audiovisivo, purchè siano osservati il metodo della
collegialità ed il criterio ed il criterio della parità di trattamento
dei Consiglieri e purchè sia consentito al Presidente di accertare
l’identità personale e la legittimazione di ciascun intervenuto;di
regolare lo svolgimento della riunione;di constatare e proclamare i
risultati della riunione; ai Consiglieri di partecipare in tempo reale
alla discussione ed alla simultanea votazione su ciascuno degli
argomenti proposti, restando sempre escluso il voto per rappresentanza
o per corrispondenza.
E’ comunque validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.
Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta
l’anno su convocazione del Presidente che lo presiede, in caso di
assenza del Presidente è presieduta dal componente più anziano per età.
per disporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea
per la relativa approvazione, per decidere sul programma
dell’Associazione e per l’approvazione degli eventuali bilanci di
previsione.
I Consiglieri dimissionari ovvero esclusi, vengono
sostituiti, entro sei mesi dalla loro dimissione, dall’Assemblea
all’uopo convocata da Presidente o in caso dal Consigliere in carica
più anziano.
I Consiglieri possono essere sempre rieletti.
Art. 20
Amministrazione dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione,
fissa le quote sociali, decide sulla destinazione dei fondi formati
dalle quote sociali e delle eventuali donazioni e sussidi.
Art. 21
Il Presidente
Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio
Direttivo nell’ambito del Direttivo medesimo, di preferenza tra i soci
fondatori, dura in carica 6 anni e comunque non oltre la durata del
Consiglio di cui fa parte, ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza
legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio e dà
attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
Presiede le assemblee dell’Associazione e le riunioni del Consiglio
Direttivo, vota per ultimo e il suo voto prevale in caso di votazione
palese paritaria. Il Presidente,inoltre, può delegare a terzi, nei
limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie delegate e
non ratificate dal Consiglio Direttivo, il delegato ne risponde
personalmente ed illimitatamente.
Svolge tutte le altre mansioni ed incarichi
relativi all’amministrazione ordinaria e/o straordinaria
dell’Associazione quando non tassativamente delegati all’organo
assembleare o all’organo direttivo.
Art. 22
Il Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio
Direttivo e scelto di preferenza tra i soci fondatori. Dura in carica 6
anni, è rieleggibile e può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla
Legge, i propri poteri.
Art. 23
Funzioni del Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere mantiene i rapporti fra il
Consiglio Direttivo e i singoli soci, e secondo le indicazioni del
Consiglio Direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati
italiani e stranieri.
Funge da segretario nelle assemblee e nelle
riunioni del Consiglio Direttivo. Egli ha l’obbligo di tenere
aggiornato il Libro dei Verbali delle Assemblee ed il Libro Soci
redigendoli di volta in volta.
Egli cura ogni adempimento amministrativo
dell’Associazione, la riscossione delle quote sociali e
l’amministrazione dei fondi dell’Associazione. Di questi, come pure
delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione
dell’Associazione, egli è personalmente responsabile e deve rendere
conto ogni anno all’Assemblea dei soci ed al Consiglio Direttivo e/o
per esso al Presidente, ogni qualvolta gli venga richiesto.
Art. 24
Il Collegio dei Probi Viri
Tutte le eventuali controversie sociali che
dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione od i suoi organi
saranno sottoposte, alla competenza di tre Probi Viri da nominarsi
dall’Assemblea, in occasione della prima assemblea utile dopo
l’insorgere della controversia.
I Probi Viri durano in carica 3 anni, sono
rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura, il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 25
Revisori dei Conti
La gestione dell’Associazione può essere
controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre componenti,
nominati dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a
norma di legge.
I revisori dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei
valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
TITOLO V
(Prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo)
Art. 26
(Lavoro)
L’Associazione per il perseguimento dei propri fini
istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in
forma gratuita e libera, degli associati ai quali comunque è sempre
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto
dell’Associazione.
In caso di necessità, o quando vi sia una
convenienza economica, l’Associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, o
professionale, anche ricorrendo ai propri associati.
Per le attività svolte in regime di convenzione con
gli enti pubblici, i lavoratori dell’Associazione avranno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle
turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con
l’organizzazione e le necessità aziendali.
TITOLO VI
( Opere& Pubblicazione –Scioglimento- foro competente- rinvio al codice civile )
Art. 27
(Opere inerenti l’oggetto sociale)
Qualsiasi opera inerente argomenti rientranti
negli scopi dell’Associazione tra i cui autori figuri anche un solo
membro e/o socio dell’Associazione dovrà essere approvata , per la
divulgazione,dal Consiglio Direttivo.
Art. 28
(Foro competente)
In caso di controversia è competente il foro di Roma
Art. 29
(Scioglimento)
Nel caso di scioglimento dell’Associazione per
qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo , il patrimonio residuo della
stessa, dopo la liquidazione, verrà devoluto ai fini di utilità sociale.
Art. 30
(Rinvio al Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto
valgono le norme di diritto comune stabilite dal Codice Civile ed a
quanto previsto dalla disciplina per le Associazioni di promozione
sociale.
L.F.S.